Attacco al 55%: approfondimento n.3 |
31 ottobre 2011Nessuna rimodulazione del periodo di detrazione. Il costo unitario massimo e l’abbassamento al 41% rende inefficaci le detrazioni.
Nessuna rimodulazione del periodo di detrazione
Con l’Approfondimento n.3 intendiamo fissare l’attenzione su tre aspetti che incidono pesantemente sull’efficacia complessiva delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici attraverso la sostituzione delle finestre con infissi ad alte prestazioni energetiche:
• Il periodo di detrazione resta fissato in 10 anni.
Analizziamo queste due tabelle:
Tabella 1.
Tabella 2.
*Prezzi medi di riferimento conformi alle indicazioni ENEA
Come evidenziato nelle due tabelle le discrepanze fra l’impostazione contenuta nella bozza del Decreto Sviluppo e quella richiesta dalle Associazioni del settore sono molto evidenti. Tutto il fronte associativo del comparto delle costruzioni ha infatti da tempo richiesto al governo una rimodulazione del periodo di detraibilità da 5 a 10 anni, rispetto ai 10 anni vigenti attualmente e confermati dalla bozza del Decreto Sviluppo. La rimodulazione in un tempo minore permetterebbe al consumatore il recupero del credito maturato nei confronti dello stato e renderebbe molto più appetibili le detrazioni.
Il costo massimo non tiene conto delle zone climatiche che richiedono serramenti con diverse prestazioni termiche e conseguentemente diversi prezzi. Da un lato nelle zone climatiche “calde” il prezzo massimo potrebbe produrre un rialzo capzioso dei prezzi, dall’altro, nelle zone climatiche fredde il consumatore sarebbe penalizzato non potendo detrarre kl’effettivo costo al metro quadro dei serramenti installati.
Peraltro l’introduzione di un costo unitario massimo potrebbe produrre un risultato negativo per l’erario, infatti aziende poco serie potrebbero ricorrere alla pratica dello scorporo del prezzo fra quanto effettivamente pagato dal consumatore e quanto dichiarato.
L’abbassamento al 41% rende inefficaci le detrazioni
Sintesi finale
1. Conferma del provvedimento legislativo relativo agli incentivi per 4 anni (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015).
2. Possibilità di recupero del credito da parte del contribuente modulabile dai 5 ai 10 anni.
3. Estensione del provvedimento anche ai beni non strumentali e individuazione di forme di applicazione del provvedimento anche ai soggetti pubblici non assoggettati all’IRES.
4. Conferma dell’attuale aliquota del 55%. |