25 gennaio 2013
Gli incentivi del Conto Termico non sono né sostenibili né declinati sulle reali esigenze del mercato italiano
Con la pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012 è stato avviato il regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il c.d. “Conto Termico”, per l’incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
Il Gestore dei Servizi Energetici è il soggetto responsabile dell’attuazione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi.
Con riferimento alle Regole Applicative da emanarsi nel rispetto dei termini previsti all’articolo 8, comma 2 del decreto, il GSE ha manifestato l’interesse ad acquisire suggerimenti e osservazioni tecniche utili ai fini della predisposizione dei contenuti delle Regole stesse.
La richiesta è stata rivolta in particolare alle Associazioni di Categoria che rappresentano i soggetti beneficiari degli incentivi previsti dal “Conto Termico” (produttori di materiali, componenti, apparecchi e sistemi del settore dell’industria e dell’edilizia per l’efficienza energetica, Amministratori di condominio, Rappresentanze istituzionali della PA e dei Consumatori).
In questo quadro, Uncsaal, l’associazione confindustriale che rappresenta la filiera industriale italiana dell’involucro edilizio (serramenti metallici e facciate continue), un comparto che fattura 2,5 miliardi di euro in Italia e circa 1 miliardo di euro sui mercati internazionali, con un totale di circa 25.000 addetti occupati, denuncia le condizioni penalizzanti per serramenti e sistemi oscuranti, condizioni che rischiano di condizionare il mercato italiano con normative di stampo nord-europeo poco indicate per le zone termiche del nostro paese.
Paradossalmente il rischio insito in questa normativa è che incentivi utili per l’efficienza energetica vadano a premiare filiere industriali di altri paesi.
Queste sono le Osservazioni che Uncsaal veicolerà al GSE:
- A differenza delle caldaie o dei pannelli solari, la sostituzione dei serramenti e l’installazione dei sistemi schermanti non rientrano tra gli interventi agevolabili anche dai privati, condomini e titolari di reddito d’impresa e agrario (cfr. articolo 3, comma 1, punto b). Per cui tali interventi sono agevolabili solo dalle pubbliche amministrazioni.
- I limiti di trasmittanza imposti per le chiusure trasparenti (per esempio: zona climatica E 1,50 W/mqK – zona climatica F 1.33 W/mqK) sono eccessivamente ed ingiustificatamente severi. Bisogna tenere presente che i limiti di trasmittanza ad oggi già previsti per le detrazioni fiscali del 55% sono già sufficientemente severi. Un ulteriore abbassamento dei limiti comporta unicamente aggravio dei costi per la pubblica amministrazione senza un reale beneficio tangibile in termini di risparmio energetico complessivo dell’edificio.
- L’imposizione della condizione che la sostituzione dei serramenti sia congiunta all’installazione delle valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione, se l’edificio non ne è già dotato. Su questo fronte UNCSAAL aveva già formulato considerazioni tecniche sull’inopportunità quando era stata introdotta questa condizione anche per le detrazioni fiscali del 55% http://www.unicmi.it/notizie/ultime/attacco-al-55%25%3a-approfondimento-n.1.html
- L’imposizione di un limite di costo massimo ammissibile dell’intervento di sostituzione delle chiusure trasparenti (350 Euro/mq per le zone climatiche A, B e C, 450 Euro/mq per le zone climatiche D, E e F) e di installazione dei sistemi di schermatura e/o ombreggiamento (150 Euro/mq).
- Il basso valore massimo dell’incentivo per la sostituzione delle chiusure trasparenti (45.000 Euro per le zone climatiche A, B e C - 60.000 Euro per le zone climatiche D, E e F) e per l’installazione dei sistemi di schermatura e/o ombreggiamento (20.000 Euro).
- L’obbligo di corredare, per edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 KW, la richiesta di incentivo con diagnosi enegetica precente l’intervento e da Attestato di Certificazione Energetica successivo. Questo aspetto rappresenta un aggravio di costi per le pubbliche amministrazioni.
Uncsaal, oltre a inviare queste osservazioni al Gestore dei Servizi Energetici e ad augurarsi una sostanziale revisione dei punti segnalati, attuerà una grande comunicazione al mercato riguardo alla distorsione introdotta da una normativa che introduce limiti prestazionali inutili e non consoni alle zone climatiche italiane, favorendo di fatto le filiere industriali di paesi concorrenti.
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