| UX115 Criteri Ambientali Minimi (CAM) |
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IL DOCUMENTO AGGIORNA E SOSTITUISCE LA VERSIONE PRECEDENTEI nuovi CAM, di cui al DM del 24/11/2025, introducono importanti novità rispetto ai precedenti CAM (D.M. del 23 giugno 2022), seppur i principi di applicazione di base dei criteri siano rimasti analoghi. UNICMI ha aggiornato l’UX 115 con tutti gli aspetti tecnici relativi al settore serramentistico in relazione al D.M. del 24 novembre 2025.
I nuovi CAM danno grande importanza alla corretta progettazione ed esecuzione della posa in opera dei serramenti. La conformità alla serie di norme UNI 11673 è infatti richiamata in diversi criteri obbligatori e premianti. In quest'ambito, il sistema Marchio-Posa-Qualità e Marchio-Posa-Progettazione consentono il soddisfacimento di alcuni criteri CAM, essendo direttamente richiamati nei criteri di verifica.
Sono infatti stati aggiunti i seguenti nuovi criteri CAM:
Il soddisfacimento di questo criterio può avvenire tramite il possesso del Marchio Progettazione-Posa-Qualità in corso di validità, quale evidenza della pre-verifica della conformità alla norma UNI 11673-1.
Un ruolo centrale hanno ora le certificazioni del contenuto % di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti anche per il materiale alluminio applicato al settore serramentistico. Tra tali certificazioni, rientrano anche le EPD (dichiarazioni ambientali di prodotto) opportunamente integrate con le percentuali di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto, determinata con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto. Rispetto alla precedente versione dei CAM, nel criterio relativo al contenuto minimo di materia recuperato, riciclata o sottoprodotti dei telai di serramenti e chiusure oscuranti è stato incluso anche il materiale alluminio – mentre in precedenza era valido solo per il PVC. Di conseguenza, l'alluminio impiegato in serramenti, chiusure oscuranti o zanzariere, dovrà essere dotato di idonea certificazione del contenuto minimo del 40% di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti conformemente al capitolo 2.3 del presente documento.
Altre importanti novità riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
I precedenti CAM disciplinati dal D.M. del 23 giugno 2022 vengono di conseguenza abrogati alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto
Documento disponibile in versione PDF (34 pagine) 6Mb GRATUITO per Soci UNICMI e Affiliati Uncsaal Servizi nell'Area Riservata
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