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Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti

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Sconto in fattura PDF Stampa E-mail
UNI 11678:20171 Agosto 2019

il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate conferma che è una opzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 31 luglio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del Direttore, relativo alle modalità attuative delle disposizioni contenute nell’articolo 10 della Legge n. 58 del 28 giugno 2019, ovvero alla disciplina dello sconto in fattura e della cessione del credito.

 

Queste sono le principali cose da sapere:

 

  • Il cliente per accedere allo sconto in fattura ha bisogno “dell’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato”.

    COSA VUOL DIRE: lo sconto in fattura è applicabile solo con il consenso del costruttore di serramenti.


  • Nel caso il costruttore di serramenti dia il proprio assenso al cliente allo sconto in fattura per l’intervento, “il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui èp stata effettuata la comunicazione di cui al punto 1.2 in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. E all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244. Ai fini di cui al punto 3.1 il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    COSA VUOL DIRE: il credito d’imposta maturato va indicato sul modulo F24 del mese successivo alla dichiarazione del cliente all’Agenzia delle entrate (che va fatta entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni). Va comunque detto che ciò vale solo se l’importo non è superiore all’ammontare del versamento.“

     

  • La quota di credito che non è stata utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.”

    COSA VUOL DIRE: c’è dunque un effetto “trascinamento del credito d’imposta oltre le 5 annualità previste se non sia stato possibile recuperarlo a compensazione nelle 5 annualità. Ciò non cambia comunque la sostanza dell’impraticabilità dello sconto in fattura perché non è sostenibile che il costruttore di serramenti possa trascinare credito d’imposta per decenni mettendo a repentaglio la liquidità aziendale.

 

Il Provvedimento chiarisce dunque alcuni dubbi interpretativi dell’articolo 10 ma non cambia, nella sostanza, la velleità di un provvedimento inapplicabile per il comparto.

 

Scarica il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

Unicmi e le altre Associazioni italiane della filiera del serramento hanno aggiornato il volantino che il costruttore di serramenti potrà utilizzare con i clienti per spiegare perché lo sconto in fattura non è applicabile.

Lo puoi scaricare qui.

 

PER SOCI UNICMI

Clicca QUI per scaricare il volantino aggiornato

 

 

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