Proroga di 24 mesi per la sostituzione |
9 gennaio 2012Maniglioni non marcati CE sulle porte delle vie di esodo
Dopo gli ultimi passaggi presso gli uffici competenti del Ministero dell’Interno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011, il Decreto 6 dicembre 2011 ‘Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio’.
Il decreto introduce solo e semplicemente un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE: non abroga assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre 2004
Il semplice cambio di data non muta di fatto gli intenti del Legislatore: l’obiettivo è sempre e comunque garantire la sicurezza, intervenendo laddove necessario per garantire l’adeguatezza del prodotto, sfruttando l’anno e poco più che ci separa dal nuovo termine per la programmazione e l’implementazione di tutti gli interventi necessari e dei relativi investimenti.
Il D.M. 3 Novembre 2004
- i dispositivi per le uscite di emergenza debbano essere conformi alla UNI EN 179 (art. 1) - i dispositivi per le uscite antipanico invece debbano essere conformi alla UNI EN 1125 (art. 1) - i dispositivi sopracitati debbano essere marcati CE (art. 5) introducendo inoltre un sistema di corretta identificazione del dispositivo, in funzione di alcuni parametri, quali la tipologia di attività, la presenza di pericoli di esplosione e specifici rischi di incendio.
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