Porte scorrevoli ed uscite d’emergenza |
4 novembre 2013Autorizzato, a condizioni determinate, l’uso di porte scorrevoli senza apertura nel verso dell’esodo.
Il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e altri decreti in materia di prevenzione incendi nelle varie destinazioni edilizie vietano l’utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente, se non apribili nel verso dell’esodo, nelle vie ed uscite di emergenza.
Un’importante novità sul tema è introdotta dalla Lettera-Circolare della Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco n. 4963 del 04/04/2012 “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti” che permette di andare in deroga a tale divieto purchè siano le porte abbiano determinate caratteristiche e siano soddisfatte determinate condizioni.
Ai sensi quindi della succitata Lettera-Circolare 4963 è possibile prevedere porte scorrevoli orizzontalmente prive di apertura nel verso dell’esodo purchè tali porte siano dotate di dispositivi di apertura automatici ridondanti, cioè doppio motore, e che:
Naturalmente resta sempre possibile l’utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente dotate di dispositivi automatici apribili a spinta nel verso dell’esodo.
Scarica il testo della Lettera-Circolare 4963/2011
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