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Nuova Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate PDF Stampa E-mail
immagine detrazioni 55%28 maggio 2010

Chiarimenti su come correggere, anche oltre il termine previsto, il contenuto della scheda informativa trasmessa all'ENEA

 

 

 

 

 

 

Con la Circolare 21/E del 23/4/2010 l’Agenzia delle Entrate aveva conferito ai Contribuenti la possibilità di correggere per via telematica il contenuto della scheda informativa (ALLEGATO E oppure ALLEGATO F) anche oltre il termine del periodo previsto per l’invio (90 giorni dalla fine dei lavori) e, al fine di consentire ciò, ENEA avrebbe dovuto implementare sul proprio sito web una specifica procedura informatica. Poiché ad oggi ENEA non ha implementato tale procedura informatica l’Agenzia delle Entrate ovvia al problema indicando ai Contribuenti la procedura eseguire le rettifiche.

 

I Contribuenti quindi che devono correggere ALLEGATO E oppure ALLEGATO F, precedentemente inviato, dovranno:

 

  1. presentare ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale (commercialisti o CAAF) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
  2. provvedere all’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea.

 


I soggetti che prestano l’assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

 

Ove il contribuente non provveda nei 90 giorni successivi alla attivazione della procedura informatica all’invio telematico della scheda rettificativa all’ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita, senza che siano applicabili sanzioni nei confronti del soggetto che in sede di assistenza fiscale abbia acquisito la predetta dichiarazione sostitutiva.

 

 

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