Nuova Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate |
28 maggio 2010Chiarimenti su come correggere, anche oltre il termine previsto, il contenuto della scheda informativa trasmessa all'ENEA
Con la Circolare 21/E del 23/4/2010 l’Agenzia delle Entrate aveva conferito ai Contribuenti la possibilità di correggere per via telematica il contenuto della scheda informativa (ALLEGATO E oppure ALLEGATO F) anche oltre il termine del periodo previsto per l’invio (90 giorni dalla fine dei lavori) e, al fine di consentire ciò, ENEA avrebbe dovuto implementare sul proprio sito web una specifica procedura informatica. Poiché ad oggi ENEA non ha implementato tale procedura informatica l’Agenzia delle Entrate ovvia al problema indicando ai Contribuenti la procedura eseguire le rettifiche.
I Contribuenti quindi che devono correggere ALLEGATO E oppure ALLEGATO F, precedentemente inviato, dovranno:
Ove il contribuente non provveda nei 90 giorni successivi alla attivazione della procedura informatica all’invio telematico della scheda rettificativa all’ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita, senza che siano applicabili sanzioni nei confronti del soggetto che in sede di assistenza fiscale abbia acquisito la predetta dichiarazione sostitutiva.
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