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Marcatura CE PDF Stampa E-mail
marcature_CE_pergole25 luglio 2014

Pergole: non sono soggete alla marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marcatura CE ai sensi delle norme UNI EN 1090 si applica ai componenti destinati ad essere incorporati nelle strutture metalliche “portanti” degli edifici (es. carpenteria metallica quali travi, pilastri, solai, ecc.). Non si applica quindi a prodotti da costruzione come le pergole che, seppur dotati di funzione statica autonoma, soddisfano il requisito “sicurezza in uso” del Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione n°305/2011 ma non contribuiscono alla stabilità dell’edificio a meno che non vengano, per la particolare tipologia costruttiva che esula dalla produzione standard, fatti rientrare nel progetto strutturale dell’edificio.

 

Tale aspetto è sancito anche nella FAQ 31 del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione n°305/2011 redatta dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm#Q2-15) che riporta anche un elenco indicativo, ma non esaustivo, delle tipologie di prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione delle EN 1090.

 

Tra i prodotti citati in questo elenco compaiono anche le tende esterne conformi alla norma tecnica europea di prodotto EN 13561 in cui ricadono anche le pergole.

Pure esulando quindi dall’ambito di applicazione delle norme UNI EN 1090 è necessario tuttavia che le pergole:

 

  • siano marcate CE ai sensi della norma di prodotto EN 13561 e, se motorizzate, anche ai sensi della Direttiva Macchine.
  • vengano dimensionate nella loro struttura metallica di sostegno dei teli con i metodi della Scienza delle Costruzioni sulla base dei carichi e sovraccarichi previsti dalle Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 14 Settembre 2008

 

Il fatto che le pergole non possono essere assimilate alle strutture portanti dell’edificio è rimarcato anche dalla sentenza 11 aprile 2014, n. 1777 del Consiglio di Stato che sancisce che le pergole, per l’assenza di tamponature verticali, sono da considerare arredi esterni facilmente amovibili e che l’installazione di tali prodotti non comporta né un aumento di volumetria o superficie coperta né una modifica della destinazione d'uso degli spazi, del prospetto o della sagoma edilizia.
In conseguenza di ciò secondo la sentenza 1777/2014 l’installazione di queste strutture non è soggetta all’avviamento di alcuna procedura amministrativa comunale al fine di ottenere un titolo abilitativo (es. Denuncia di Inizio Attività per acquisizione del permesso di costruire).

 

scarica l'elenco della Commissione Europea dei prodotti non soggetti a marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090

 

scarica testo della sentenza 11 aprile 2014, n.1777 del Consiglio di Stato

 

 
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