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INFORMAZIONI UTILI SUL 55% PDF Stampa E-mail
notizia sul 55%, informazioni utili sui principi di cassa, di competenza, data collaudo e dei lavori a cavallo degli anni17 dicembre 2012

Principio di cassa e principio di competenza, data fine lavori e data collaudo, lavori a cavallo di più periodi di imposta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre continua l'impegno di UNCSAAL nei confronti del nuovo Governo affinché le detrazioni del 55% siano rese permanenti si ricorda che ad oggi le detrazioni fiscali del 55% sono confermate fino al 30 giugno 2013 con le stesse condizioni e modalità tecniche, fiscali ed operative del 2012. Stante l’attuale situazione legislativa, a partire dal 1 luglio 2013, le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica non ci saranno più.

 

Con l’occasione si ricorda che per i contribuenti “persone fisiche”, per cui il periodo di imposta coincide con l’anno solare, vale il cosiddetto “principio di cassa”. Pertanto i contribuenti privati che hanno terminato i lavori entro il 31.12.2012, possono portare in detrazione con la dichiarazione dei redditi 2012 (da presentare entro giugno 2013) gli importi pagati a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il 31.12.2012. Eventuali importi pagati nel 2013 non verranno persi ma potranno essere portati in detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi successiva, quella del 2013 (da presentare entro giugno 2014).

 

Per i contribuenti titolari di reddito di impresa vale invece il cosiddetto “principio di competenza” secondo cui fa invece fede la data di fattura (e non quella di pagamento). Pertanto i contribuenti titolari di reddito di impresa potranno portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2012 solo gli importi relativi a fatture datate entro e non oltre il 31.12.2012 in relazione a lavori la cui fine lavori è dichiarata entro la medesima data.

 

Si ricorda inoltre che:

  • la data di fine lavori può coincidere con la data di collaudo.
  • Dal punto di vista operativo il sito ENEA rimarrà aperto fino alla fine del mese di marzo 2013 per consentire l’invio dei moduli (per es. l’ALLEGATO F nel caso di intervento di sostituzione dei serramenti) entro 90 giorni dalla fine dei lavori (o data di collaudo).

 

Si fa infine presente che, per gli interventi iniziati nel 2012 e che termineranno nel 2013 (lavori a cavallo di più periodi di imposta), i Contribuenti (persone fisiche) dovranno:

  • comunicare, entro il 31 Marzo 2013, all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2012 trasmettendo l’apposita comunicazione. A tale scopo è necessario rivolgersi ad un commercialista o altro soggetto abilitato. La comunicazione NON deve essere presentata nel caso in cui i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta oppure nel caso in cui non siano state sostenute spese nel periodo di imposta a cui la comunicazione dovrebbe riferirsi.
  • trasmettere, entro 90 giorni dalla data di fine lavori o dalla data di collaudo delle opere, ad ENEA i dati tecnici inerenti l’intervento eseguito trasmettendo gli appositi allegati (ALLEGATO F oppure ALLEGATO A + ALLEGATO E in funzione del tipo di intervento).
  • Allegare alla dichiarazione dei redditi 2012 una dichiarazione attestante che i lavori non sono stati ultimati nel 2012.

 

 

 

 

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