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Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti

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Il nuovo Piano Casa del Piemonte PDF Stampa E-mail
immagine piano casa piemonte, involucro edilizio e serramenti16 marzo 2011

Concessi ampliamenti a fronte di involucri edilizi termicamente molto performanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 1 marzo 2011 il Consiglio della Regione Piemonte ha approvato la Legge regionale n. 1 del 2 marzo 2011 valida fino al 31 dicembre 2012. Essa aggiorna le seguenti leggi regionali:

  • legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica);
  • legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti)


che implementano il Piano Casa sul territorio piemontese pur confermando il potere dei singoli Comuni, che con delibera da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, possono eventualmente escludere alcune parti del loro territorio dall’applicazione dello stesso.


In particolare per gli edifici residenziali uni e bifamiliari sono consentiti ampliamenti e anche la chiusura di loggiati e porticati in fabbricati a schiera - anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi - a condizione che:

  1. la volumetria complessiva (parte esistente + nuova costruzione) non superi i 1200 metri cubi;
  2. l’involucro edilizio della porzione ampliata rispetti i limiti di trasmittanza termica previsti dal Livello 2°, della tabella 5 dell'allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n.46-11968 (cfr fig. 1);
  3. le tecnologie utilizzate siano finalizzate al risparmio energetico, al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità degli edifici.

 

La disposizione legislativa prevede ulteriori possibilità, sotto altre condizioni, per ampliamenti per motivi igienico - funzionali previsti o meno dagli strumenti urbanistici.

tabella piano casa piemonte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Estratto dell’Allegato 3 (Limiti prestazionali dell’involucro edilizio), della Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968

 

 

 

 

 

 

Negli edifici a destinazione turistico - ricettiva sono ammessi gli ampliamenti fino al 20% della superficie utile lorda esistente, fino a un incremento massimo di 1500 metri quadri e il recupero della volumetria dei sottotetti esistenti nel rispetto delle disposizioni legislative specifiche di riferimento. Per questa destinazione edilizia, è sufficiente che l’involucro edilizio della porzione ampliata rispetti i limiti di trasmittanza termica previsti dal Livello 1°, della tabella 5 dell'allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n.46-11968 (cfr fig. 1).


Invece per i fabbricati a destinazione produttiva, artigianale e direzionale è ammessa anche la costruzione di soppalchi fino al 30% della superficie utile lorda esistente e l’ampliamento del 20% della superficie utile lorda esistente, fino a un incremento massimo di 2000 metri quadri. Anche per questa destinazione edilizia, è sufficiente che l’involucro edilizio della porzione ampliata rispetti i limiti di trasmittanza termica previsti dal Livello 1°, della tabella 5 dell'allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n.46-11968 (cfr fig. 1).


La nuova legge regionale stabilisce anche dei casi di esclusione. Gli interventi di riqualificazione non possono essere effettuati nei centri storici, nelle aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, su singoli edifici di valore storico, artistico, ambientale o documentario, nei parchi o nelle aree protette.


Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, la nuova legge regionale consente anche le demolizioni (totali o parziali) e le ricostruzioni a patto che le tecnologie utilizzate siano finalizzate al risparmio energetico, al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità degli edifici. Inoltre, nell’ambito di questi interventi, vengono consentiti ampliamenti fino al 25% della volumetria esistente a condizione che si raggiunga il valore 1,5 del sistema di valutazione denominato “Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte”. Se invece si raggiunge il valore 2,5 del sistema di valutazione denominato “Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte” si possono realizzare ampliamenti anche fino al 35% della volumetria esistente.

Le indicazioni succitate non sono esaustive in relazione agli ambiti applicativi delle disposizioni legislative citate, si consiglia pertanto di consultare il testo legislativo integrale e di rapportarsi con gli Uffici Tecnici dei Comuni di competenza.


Per scaricare il testo della Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Testo coordinato) clicca qui.

Per scaricare il testo della Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n.46-11968 clicca qui.

 
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