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16 marzo 2011Concessi ampliamenti a fronte di involucri edilizi termicamente molto performanti.
Martedì 1 marzo 2011 il Consiglio della Regione Piemonte ha approvato la Legge regionale n. 1 del 2 marzo 2011 valida fino al 31 dicembre 2012. Essa aggiorna le seguenti leggi regionali:
La disposizione legislativa prevede ulteriori possibilità, sotto altre condizioni, per ampliamenti per motivi igienico - funzionali previsti o meno dagli strumenti urbanistici.
Figura 1 - Estratto dell’Allegato 3 (Limiti prestazionali dell’involucro edilizio), della Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968
Negli edifici a destinazione turistico - ricettiva sono ammessi gli ampliamenti fino al 20% della superficie utile lorda esistente, fino a un incremento massimo di 1500 metri quadri e il recupero della volumetria dei sottotetti esistenti nel rispetto delle disposizioni legislative specifiche di riferimento. Per questa destinazione edilizia, è sufficiente che l’involucro edilizio della porzione ampliata rispetti i limiti di trasmittanza termica previsti dal Livello 1°, della tabella 5 dell'allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n.46-11968 (cfr fig. 1).
Le indicazioni succitate non sono esaustive in relazione agli ambiti applicativi delle disposizioni legislative citate, si consiglia pertanto di consultare il testo legislativo integrale e di rapportarsi con gli Uffici Tecnici dei Comuni di competenza.
Per scaricare il testo della Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n.46-11968 clicca qui. |