Il Dl 11 convertito definitivamente in Legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale |
12 Aprile 2023Ammessi allo sconto in fattura gli interventi per cui esisteva prima del 17 febbraio un accordo vincolante
Il Dl 11 convertito definitivamente in Legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale: cogente da oggi 12 aprile 2023 Da Unicmi i facsimili da utilizzare per ammettere allo sconto in fattura i lavori che avevano un accordo vincolante prima del 17 febbraio 2023
La Legge 11 aprile 2023, n. 38 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. del (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11/4/2023) afferma che saranno ammessi allo sconto in fattura gli interventi in edilizia libera per ecobonus e bonus casa che posseggono:
1. Inizio lavori fisico prima del 17 febbraio 2023, attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In questa ipotesi, se non erano già stati versati acconti tramite bonifico parlante prima del 17 febbraio 2023, è necessario attestare che «l’avvio dei lavori» o «la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori» siano avvenuti prima di questa data. Questa attestazione deve essere sottoscritta sia dal cliente sia dal serramentista, mediante 2 dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rif. entrambi i Facsimili scaricabili dai Soci Unicmi).
oppure
2. Se l’inizio lavori fisico non è iniziato prima del 17 febbraio 2023, deve esserci almeno uno dei seguenti documenti:
Nei casi b) e c) riportati sopra, saranno però necessarie anche 2 dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rif. entrambi i Facsimili scaricabili dai Soci Unicmi) con i quali, in uno il cliente attesta, e nell’altro il serramentista attesta che, sotto le proprie responsabilità penalmente rilevanti, antecedentemente al 17 febbraio 2023 esisteva “un accordo vincolante fra le parti ai sensi della conversione in legge del DL 11/2023” per la fornitura e posa in opera di serramenti con l’opzione di sconto in fattura. Invece, nel caso a) la doppia dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è necessaria, ma è sufficiente, trattandosi di edilizia libera, un’unica dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cliente in cui si attesti la data di inizio dei lavori e la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili (rif. Facsimile “PER CLIENTE” scaricabile dai Soci Unicmi).
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