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Codice degli Appalti Pubblici PDF Stampa E-mail
25 novembre 2010

Osservazioni della Corte dei Conti: requisiti di specializzazione delle categorie superspecialistiche e avvallimento.

 

 

 

 

 

 

Sono state rese pubbliche le prime osservazioni della Corte dei Conti (Ufficio di controllo di legittimità su Atti dei Ministeri delle Infrastrutture e Assetto del Territorio) allo Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici e si registra una positiva coincidenza con le richieste Uncsaal-Finco.

 

In particolare vogliamo richiamare l'attenzione su due punti:

 

Requisiti di ordine speciale (art. 79, comma 21):

In attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell’attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all’articolo 107, comma 2, sono stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, i requisiti di specializzazione richiesti per l’esecuzione dei lavori relativi alle medesime categorie.

Osservazioni della Corte dei Conti:

In attuazione dell’art. 37, comma 11, del codice, la norma dispone che, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell’attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all’art. 107, comma 2 (c.d. “superspecialistiche”), i requisiti di specializzazione richiesti per l’esecuzione dei lavori siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e dei beni culturali.
Al riguardo, si evidenzia che il predetto art. 37, comma 11, del codice demanda espressamente al regolamento di cui trattasi sia la definizione dell’elenco delle opere “superspecialistiche” (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica), sia “i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso”.
Ora, mentre il menzionato elenco delle ripetute opere è stato definito dall’art. 107, comma 2, del regolamento, per quanto riguarda, invece, i requisiti di specializzazione, già previsti nell’allegato A.1 stralciato dal testo finale del regolamento dopo l’acquisizione dei pareri degli organi consultivi e dei concerti dei Ministri interessati, codesta Amministrazione ha ritenuto di rinviare ad una fonte diversa, avente natura di atto amministrativo (d.P.C.M.), l’individuazione dei requisiti in argomento. Peraltro, lo stralcio dell’allegato A.1 è stato effettuato senza il necessario adeguamento del testo dell’art.357 (norme transitorie) che riporta tuttora il riferimento ad alcune categorie eliminate per effetto del ripetuto stralcio.
Tale operato appare non conforme al dettato dell’art. 37, comma 11, del codice, in quanto non solo in tal modo non si dà attuazione alla norma medesima, ma anche si contravviene al principio secondo il quale non è consentito demandare una disciplina ad una fonte diversa e subordinata rispetto a quella inderogabilmente indicata da una norma primaria.
Sul punto, codesta Amministrazione si è limitata nella relazione illustrativa ad invocare ragioni di opportunità, derivanti dalla complessità e rilevanza della questione rispetto all’intero sistema del mercato degli appalti, ragioni che sono state considerate ai fini dello stralcio dell’allegato A.1 e della formulazione del predetto rinvio ad un d.P.C.M.

 

Lavori eseguiti dall'affidataria e dall'impresa esecutrice (art. 85, comma 1, lett. b):

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa affidataria può utilizzare:
1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all’articolo 170, comma 1, per l’intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento;
3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento.
2. La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l’allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all’allegato A non previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all’Autorità eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera f).
3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell’articolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall’articolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all’articolo 83, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all’affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalità previste dall’articolo 8, comma 7.

Osservazioni della Corte dei Conti:

La disposizione, al comma 1, lett. b) nn. 2 e 3, prevede che l’impresa affidataria può utilizzare l’importo dei lavori, subappaltati oltre il 30% o il 40%, oltre che per la qualificazione prevalente, anche per una percentuale non superiore al 10%, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile.
A tale proposito, il Consiglio di Stato, nel ritenere tale previsione “fortemente in contrasto con i principi che hanno dato origine al sistema di qualificazione delle imprese: certificare le imprese in base alle lavorazioni effettivamente eseguite…”, ha proposto il mantenimento del sistema vigente con l’espunzione dal testo di detta previsione.
Codesta Amministrazione, nelle “premesse” del provvedimento afferma che la previsione introdotta “favorisca l’apertura del mercato e l’ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei contratti pubblici di lavori…”.
Tale argomentazione, incentrata su motivi di opportunità, non sembra coerente con la menzionata osservazione, in punto di diritto, dell’Organo consultivo.

 

 

Il prossimo iter:

A questo punto lo Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici sarà trasmesso agli Uffici Centrali della Corte dei Conti e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Uncsaal e Finco continueranno la propria azione di difesa degli interessi delle imprese superspecializzate nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sottolineando come dopo i rilievi del Consiglio di Stato, anche la Corte dei Conti abbia sottolineato la specificità delle nostre categorie.

 

Scarica il documento completo con le Osservazioni della Corte dei Conti

 
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