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Tempi di pagamento nei contratti pubblici PDF Stampa E-mail
notizia Ministero Dello Sviluppo Economico29 gennaio 2013

Una circolare del MISE precisa che il D.L. 192/2012 si applica a tutti i settori.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella circolare emanata lo scorso 23 gennaio 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, è espressamente precisato che il Decreto Legislativo 192/2012 per il recepimento della Direttiva 2011/7/Ue si applica a tutti i settori produttivi.

 

Nonostante la norma di recepimento non contenga un riferimento esplicito al settore costruzioni, l’estensione ai lavori può essere evinta dall’espressione “prestazione di servizi”. Allo stesso tempo si deve considerare che la fonte normativa europea, cioè la direttiva che contiene il riferimento all’edilizia, prevale su quella nazionale eventualmente contrastante.

 

Le norme contro il ritardo nei pagamenti si applicano ai contratti stipulati a partire dal primo gennaio 2013 e prevedono un tempo massimo di 30 giorni per il saldo delle somme dovute alle imprese. 
Il decreto ammette inoltre proroghe a 60 giorni se concordate tra le parti e previste dalla documentazione di gara, anche se l’Unione Europea ritiene che le deroghe debbano essere consentite solo alle imprese pubbliche e al settore sanitario.

 

L’interpretazione contenuta nella Circolare è certamente molto positiva per le imprese del settore involucro e costruzioni che operano nei lavori pubblici che faranno bene a cavalcarla e ad esigerne l’applicabilità. Resta il dubbio riguardo a futuri contenziosi giudiziari (da un punto di vista formale una nota esplicativa o una circolare ministeriale non tolgono la prevalenza della legge) e si attendono, in questo senso le prime pronunce giurisdizionali che costituiranno un punto di riferimento giurisprudenziale.

 

In questo senso, Uncsaal auspica che il Parlamento nella prossima legislatura intervenga attraverso una interpretazione autentica e univoca della normativa sui tempi di pagamento applicata anche al “Lavori”.

 

 

Scarica la Circolare MISE

 

 

 
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