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Approvato il nuovo Regolamento PDF Stampa E-mail
immagine appalti pubblici 22 giugno 2010

Approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Regolamento di attuazione dei contratti pubblici.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Salvaguardato nell’art. 107 l’elenco delle categorie super specializzate
- Scorporata la categoria OS18 in due sottocategorie
- Maggiori controlli sul sistema di attestazioni SOA
- Stralciato l’allegato A1: maglie più larghe per l’attestazione di capacità tecniche
- Confermato l’art. 85 che permette alle Imprese Generali di utilizzare quote parte delle qualificazioni dei subappaltatori per ottenere l’iscrizione alle categorie superspecializzate

 

 

Il Consiglio dei Ministri venerdì 18 giugno ha dato il via libera definitivo al Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il provvedimento termina un lungo iter istruttorio che ha sottoposto il Regolamento a pareri molteplici del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata, dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed è stato presentato dall’Esecutivo come una semplificazione burocratica a favore delle imprese.
Il Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri contiene tre rilevanti positività, ottenute anche grazie all’attività svolta da FINCO, e da Uncsaal all’interno di essa:

 

  1. La salvaguardia delle categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali contenuta nell’art. 107, compresa la Categoria OS 18.
  2. Lo scorporo di quest’ultima categoria in OS 18-A Componenti strutturali in acciaio e OS 18-B Componenti per facciate continue.
  3. Maggiore responsabilizzazione delle SOA con previsione di sanzioni fino a 25.000 euro per mancata collaborazione alle richieste dell’Autorità di vigilanza e controlli più severi riguardo all’autenticità delle certificazioni necessarie per il rilascio delle attestazioni SOA.

 

 

Vanno parimente segnalate due gravi negatività contenute nel Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri:

 

  1. Stralcio dell’Allegato A1 dal Regolamento: con lo stralcio dell’allegato A1verrà meno la chiara indicazione delle capacità tecniche – cosa peraltro prevista dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 37, comma 11) - che devono possedere le imprese per assumersi la responsabilità di realizzare opere ad alta tecnologia e specializzazione.
  2. Conferma dell’art. 85 “Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale”: questo articolo permette alle Imprese generali di costruzioni di impiegare quote parte delle qualificazioni delle imprese subappaltatrici allo scopo di ottenere l’iscrizione alle categorie super specializzate.


Uncsaal, attraverso Finco, si è già mobilitata attivando tutti i canali istituzionali al fine di portare il punto vista delle imprese italiane dell’involucro edilizio al Tavolo Tecnico istituito dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, volto ad una discussione preliminare rispetto al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà definire i requisiti di specializzazione richiesti per l’esecuzione dei lavori relativi alle categorie superspecializzate, così come indicato al comma 21 dell’art. 79 del Regolamento.
Allo stato attuale è infatti incomprensibile come neppure un rappresentante delle industrie e delle imprese specialistiche e superspecialistiche sia presente ad un Tavolo Tecnico caratterizzato dall’ampia presenza delle altre categorie di riferimento.

 
2 punti srl