Obbligatorietà Marcatura CE |
27 gennaio 2011Entro il 12 febbraio per i dispositivi di apertura delle porte poste lungo vie di esodo in attività soggette a controllo dei VVFF.
Il Decreto 3 novembre 2004 prevede che, entro il 12 febbraio 2011, i dispositivi di apertura manuale delle porte poste lungo le vie di esodo (antipanico/emergenza) già installati, ma sprovvisti di marcatura CE, devono essere sostituti con prodotti marcati CE, quando ne è prevista l'installazione in attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Restano pertanto esclusi dall’obbligo di sostituzione:
Le USCITE ANTIPANICO sono tutte quelle vie di fuga presenti in luoghi dove possono verificarsi situazioni di panico e frequentati da un grande numero di persone che non conoscono l’uso delle vie d’uscita e dei dispositivi su di esse installati (ad esempio cinema). Le USCITE DI EMERGENZA sono quelle vie di fuga abitualmente utilizzate da persone addestrate nell’utilizzo delle uscite e dei dispositivi installati sull’uscita stessa (ad esempio uffici in una azienda) nelle quali le autorità competenti ritengono che le situazioni di pericolo possono essere controllate e quindi non insorga panico. Il Decreto 3 novembre 2004 identifica quindi il tipo di dispositivo di apertura manuale da applicare in funzione del tipo di attività (se aperta al pubblico oppure no), del numero previsto di persone che la utilizzeranno, della eventuale presenza di materiale pericoloso negli ambienti abitativi in cui sono previsti i dispositivi di apertura in esame. Nel dettaglio devono essere installati dispositivi per uscite di emergenza conformi alla norma UNI EN 179, azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da meno di 10 persone;
Devono invece essere installati dispositivi per uscite antipanico conformi alla norma UNI EN 1125, azionati mediante una barra orizzontale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 9 persone;
Si rivela pertanto opportuno per il Costruttore di Serramenti farsi specificare dal Committente se il dispositivo di apertura manuale da applicare debba essere marcato CE ai sensi della UNI EN 179 (uscite di emergenza) oppure della norma UNI EN 1125 (uscite antipanico).
All’utilizzatore finale delle porte con dispositivi di apertura manuale (per esempio: il titolare delle attività) è poi opportuno che il Costruttore di serramenti consegni (conservandone copia):
- Copia dei certificati rilasciati dal Produttore dei dispositivi di apertura manuale che attestano la marcatura CE dei dispositivi ai sensi della norma UNI EN 179 (uscite di emergenza) oppure UNI EN 1125 (uscite antipanico);
L'utilizzatore finale dovrà invece conservare tutta la documentazione fornita dal Costruttore di serramenti, effettuare la corretta manutenzione dei dispositivi di apertura manuale osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite ed annotare le operazioni di manutenzione e controllo su apposito registro. |