Dispositivi di apertura antipanico
immagine marcatura CE25 giugno 2010

Dal 1° luglio i dispositivi già installati ma sprovvisti di Marcatura CE devono essere sostituiti con prodotti certificati

 

 

 

 

 

 

 

Il DECRETO 3 novembre 2004 prevede che, dal 1 luglio 2010, i dispositivi di apertura/chiusura antipanico già installati ma sprovvisti di marcatura CE devono essere sostituti con prodotti certificati.

I dispositivi di apertura antipanico sono soggetti alla marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1125 (se azionati mediante una barra orizzontale) oppure della norma UNI EN 179 (se azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta).
Il DECRETO 3 novembre 2004 identifica poi il tipo di dispositivo antipanico da applicare in funzione del tipo di attività (se aperta al pubblico oppure no), del numero previsto di persone che la utilizzeranno, della eventuale presenza di materiale pericoloso negli ambienti abitativi in cui sono previsti i dispositivi di apertura in esame.


Nel dettaglio devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 179 (o ad altra a questa equivalente), qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:


a.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi


Devono invece essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 (o ad altra a questa equivalente), qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:


b.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 9 persone;
b.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con piu' di 5 lavoratori addetti.


Si rivela pertanto opportuno per il Costruttore di Serramenti farsi specificare dal Committente il tipo di dispositivo da applicare (se marcato CE ai sensi della UNI EN 179 oppure della norma UNI EN 1125).
All’utilizzatore finale delle porte con maniglioni antipanico (per esempio: il titolare delle attività) è poi opportuno che il Costruttore di serramenti trasmetta (conservandone copia):

 

  • Copia dei certificati rilasciati dal Produttore dei dispositivi antipanico che attestano la marcatura CE dei dispositivi ai sensi della norma UNI EN 179 oppure UNI EN 1125;
  • Copia delle istruzioni per eseguire gli interventi di manutenzione;
  • Dichiarazione di corretta installazione dei dispositivi antipanico secondo le indicazioni per il montaggio fornite dal Produttore degli stessi.


L'utilizzatore finaledovrà invece conservare tutta la documentazione fornita dal Costruttore di serramenti, effettuare la corretta manutenzione dei dispositivi antipanico osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite e annotare le operazioni di manutenzione e controllo su apposito registro.

 

 

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