Appalti Pubblici

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23 febbraio 2010

Ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione: emendamento al decreto milleproroghe e sentenza del Consiglio di Stato

Votato al Senato un maxiemendamento al decreto legge "milleproroghe" che modifica il comma 89 dell'art. 2 della Legge Finanziaria per l'anno 2010, accogliendo positivamente un'istanza avanzata dal sistema Confindustria riguardo al blocco delle azioni esecutive da parte delle imprese creditrici nei confronti delle aziende sanitarie.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 469 del 2 febbraio 2010, vedi allegato) consolida e rafforza un orientamento giurisprudenziale secondo il quale viene stabilita la nullità delle clausole previste dai bandi di gara che, in materia di modalità e tempi di pagamento, deroghino alle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria late payments (direttiva 2000/35/CEE recepita con DLgs. n. 231/2002), considerate alla stregua di norme imperative.

Il Senato ha votato un maxiemendamento al decreto legge "milleproroghe" ha modificato il comma 89 dell'art. 2 della Legge Finanziaria per l'anno 2010, accogliendo positivamente un'istanza avanzata dal sistema Confindustria.

Il provvedimento - che è già all'esame della Camera dei Deputati - riduce da 12 a 2 i mesi del "blocco" delle azioni esecutive da parte delle imprese creditrici nei confronti delle aziende sanitarie ed ospedaliere operanti nelle Regioni firmatarie dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario. Le imprese creditrici potranno quindi, dal primo marzo 2010, far valere i propri diritti di credito attivando anche azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari pubblici.

 

Sempre sul delicato tema dei ritardati pagamenti della PA - una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 469 del 2 febbraio 2010) consolida e rafforza un orientamento giurisprudenziale secondo il quale viene stabilita la nullità delle clausole previste dai bandi di gara che, in materia di modalità e tempi di pagamento, deroghino alle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria late payments (direttiva 2000/35/CEE recepita con DLgs. n. 231/2002), considerate alla stregua di norme imperative.

Il Consiglio di Stato, infatti, con questa sentenza considera la fattispecie dei bandi di gara o dei capitolati accettati tacitamente con la presentazione di un’offerta in gara pubblica di appalto non una vera e propria contrattazione realizzata mediante libera negoziazione dei contenuti, bensì l’esercizio di una podestà autoritativa da parte dell’Amministrazione appaltante. La deroga unilateralmente posta con il bando finirebbe per introdurre un ingiustificato vantaggio per l’Amministrazione appaltante, violando l’obiettivo del riequilibrio delle diverse posizioni di forza che invece la direttiva comunitaria intende rafforzare.

 

Scarica la sentenza del Consiglio di Stato