Edilizia libera
Nei nuovi decreti un grave pericolo per la libertà di progettare. 18 aprile 2018

58 interventi senza particolari autorizzazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con decreto del 2 marzo 2018 è stato istituito un glossario per tutto il Paese per i piccoli lavori edilizi da realizzare in abitazioni o attività produttive senza particolari autorizzazioni.

 

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero della Semplificazione individua infatti le categorie di intervento e un elenco non esaustivo delle 58 principali opere (fra le quali la riparazione, sostituzione, rinnovamento di serramenti, schermature solari, pergole, parapetti e ringhiere, etc.) che possono essere realizzate in edilizia libera, allegando una tabella di facile utilizzo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

 

Per fare alcuni esempi, nelle “manutenzioni ordinarie” si trovano interventi come le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quali pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

 

Alla voce “eliminazione delle barriere architettoniche” non servono permessi per installazioni e manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari.

 

Per quanto riguarda le “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza” ,sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi e manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo.

 

Il glossario specifica, inoltre, per le “opere contingenti temporanee” di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, che l’installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni sono in edilizia libera.

 

Il regime giuridico sarà omogeneo su tutto il territorio nazionale, fermi restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità. In allegato il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

 

Scarica il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale