Marcatura CE
Disponibile nuova edizione della norma di prodotto UNI EN 13659 6 settembre 2017

dal 9 agosto operative le sanzioni (anche penali) previste dal DL 106/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 9 agosto sono diventate operative le disposizioni sanzionatorie previste dal Regolamento (UE) n.305/2011. Queste disposizioni riguardano anche fabbricanti, importatori, distributori e mandatari della filiera dei serramenti: per il produttore di serramenti che non rispetta quanto definito per la marcatura CE è prevista una sanzione penale (arresto fino a 6 mesi) e una ammenda compresa tra 10.000 e 50.000 €.

 

Dopo l’approvazione a Giugno da parte del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in G.U. n°159/17 il Decreto Legislativo 106/2017 recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n.305/2011.

 

Pertanto dal 9 agosto sono diventate cogenti queste disposizioni sanzionatorie:

 

Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE da parte del fabbricante

 

1. Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la Dichiarazione di Prestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto è punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

 

2. Il fabbricante che redige la Dichiarazione di Prestazione non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 2 mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

 

3. Il fabbricante che fornisce la Dichiarazione di Prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

 

4. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

 

5. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

 

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

 

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

 

2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 3 mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

 

Scarica il Decreto Legislativo 106/2017