Marcatura CE dei serramenti tagliafuoco
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Inizia il periodo transitorio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo lunga attesa è’ stata pubblicata sulla parte C398 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 ottobre 2016 la norma europea EN 16034:2014 “Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo”.

 

UNI, già dal 23 ottobre 2014, aveva recepito la EN 16034:2014 come UNI EN 16034:2014 ma - in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - tale norma poteva essere considerata un riferimento normativo volontario e soprattutto i fabbricanti non potevano immettere sul mercato manufatti marcati CE ai sensi di tale norma.

 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea si sancisce, a partire dal 1 Novembre 2016, l’inizio del periodo transitorio per l’apposizione della marcatura CE sui manufatti serramentistici con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo.

 

Il periodo transitorio terminerà il 1 Novembre 2019 e prevede che, indifferentemente, possano essere immessi sul mercato prodotti marcati e prodotti non marcati CE, a discrezione del Fabbricante. Dal 2 Novembre 2019 inizierà il periodo di obbligatorietà in cui potranno essere immessi sul mercato solo manufatti tagliafuoco marcati CE ai sensi della UNI EN 16034:2014.

 

La parte C398 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 ottobre 2016 specifica che la norma UNI EN 16034:2014 deve essere applicata insieme alla norma UNI EN 14351:2016 per le porte pedonali e le finestre apribili e unitamente alla UNI EN 13241:2016 per le porte industriali, commerciali, da garage.

 

All’atto pratico ciò significa che, a partire dal 2 Novembre 2019, obbligatoriamente il Fabbricante di una porta pedonale oppure di una finestra apribile con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo dovrà indicare nella documentazione attestante l’apposizione della marcatura CE (Dichiarazione di Prestazione, documentazione di accompagnamento/etichetta CE) la conformità sia alla UNI EN 14351-1:2016 sia alla UNI EN 16034:2014.

 

A partire dal 2 Novembre 2019, obbligatoriamente il Fabbricante di una porta industriale/commerciale/da garage con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo dovrà indicare nella documentazione attestante l’apposizione della marcatura CE (Dichiarazione di Prestazione, documentazione di accompagnamento/etichetta CE) dovrà indicare la conformità sia alla UNI EN 13241:2016 sia alla UNI EN 16034:2014.

 

Nel periodo transitorio dal 1 Novembre 2016 al 1 Novembre 2019, il Fabbricante di una porta pedonale oppure di una finestra apribile con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo potrà limitarsi, a sua discrezione, ad indicare nella documentazione attestante l’apposizione della marcatura CE (Dichiarazione di Prestazione, documentazione di accompagnamento/etichetta CE) la conformità alla UNI EN 14351-1:2016. La conformità alla UNI EN 16034:2014 nel periodo transitorio è volontaria.

 

Nel periodo transitorio dal 1 Novembre 2016 al 1 Novembre 2019, il Fabbricante di una porta industriale/commerciale/da garage con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo potrà limitarsi, a sua discrezione, ad indicare nella documentazione attestante l’apposizione della marcatura CE la conformità alla UNI EN 13241:2016. La conformità alla UNI EN 16034:2014 nel periodo transitorio è volontaria.

 

La norma UNI EN 16034:2014 copre anche gli sportelli d’ispezione e le porte commerciali usate soprattutto nei negozi di vendita al dettaglio utilizzata (serrande o griglie avvolgibili) utilizzate principalmente per l’accesso di persone e non di veicoli o merci.

 

La norma copre le tipologie di manufatti coperti dalla UNI EN 14351-1:2016 (porte pedonali e finestre apribili destinati all'installazione in aree frequentate da persone e per i quali il principale uso previsto è l'accesso sicuro di persone) e dalla UNI EN 13241:2016 (porte, cancelli e barriere destinati all'installazione in aree frequentate da persone e per i quali il principale uso previsto è l'accesso sicuro di beni e veicoli accompagnati o guidati da persone in aree industriali, commerciali o residenziali) con l’esclusione di:

 

  • Finestre fisse, fiancoluce e/o sopraluce vetrate, che non siano parte integrante di una porta e/o di una finestra apribile;
  • porte assemblate fabbricate con componenti provenienti da fonti diverse in cui non c’è un unico identificato fabbricante oppure un rappresentante legale che si assume la responsabilità di esse;
  • Applicazioni in ambienti in cui i disturbi elettromagnetici sono fuori dall’ambito di quelli speficati nella norma EN 61000-6-3.

 

La UNI EN 16034:2014 definisce per le Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage e finestre apribili le seguenti caratteristiche essenziali:

 

Resistenza al fuoco (per applicazione nei compartimenti antincendio);

Controllo del fumo (solo per applicazioni cui una limitazione della diffusione del fumo è richiesta);

Capacità di sblocco;

Chiusura automatica (solo per porte e/o finestre apribili con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di controllo del fumo dotate di dispositivi di chiusura automatica);

Durabilità della capacità di sblocco;

Durabilità della chiusura automatica (solo per porte e/o finestre apribili con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di controllo del fumo dotate di dispositivi di chiusura automatica) contro il degrado (test ciclici) e l’invecchiamento (corrosione).

 

L’APPENDICE ZA della UNI EN 16034:2014 ricorda che la procedura di marcatura CE dei manufatti con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di controllo del fumo è soggetta al sistema di Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto da costruzione 1 (AVCP 1).

 

Il Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 1 (uno) prevede un livello di severità maggiore per quanto concerne l’apposizione della marcatura CE rispetto a quanto previsto da altri livelli. La marcatura CE pertanto non è interamente sotto la responsabilità del Fabbricante bensì verificata, in tutte le sue fasi e procedure, sotto la verifica e il controllo di un Ente Notificato.

 

Si segnala infine che l’Ufficio Tecnico UNICMI aggiornerà i documenti tecnici dedicati alla marcatura CE dei manufatti serramentistici recependo le novità introdotte dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 ottobre 2016.