Decreto Requisiti Minimi
3 agosto 2016

Le risposte del MISE ai quesiti di interesse per il settore della serramentistica

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo una lunga attesa il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha chiarito molti punti sollevati da UNICMI ed altre associazioni ed enti di categoria sui decreti in materia di efficienza energetica in edilizia del 25 Giugno 2015 (Decreto Requisiti Minimi, Decreto Linee Guida Attestato di Prestazione Energetica).

 

 

Tra i chiarimenti più attesi compare quello relativo alla prescrizione del Decreto Requisiti Minimi sul fattore di trasmissione solare totale ggl+sh che, di fatto, ad oggi, risultava inapplicabile.

 

Il MISE ha chiarito che il requisito sul fattore di trasmissione solare totale ggl+sh può essere inteso come limite sul parametro trasmittanza energetica solare totale gt (sinonimo gtot) definito a livello delle norme tecniche armonizzate di riferimento obbligatorio per l’immissione sul mercato delle schermature solari (chiusure oscuranti, tende esterne). Tale requisito - ottemperabile in presenza di qualsiasi tipologia di schermatura solare (chiusure oscuranti, tende esterne) in posizione interna, esterna ed integrata nella vetrazione - è da calcolare ai sensi delle norme tecniche europee di riferimento (UNI EN 13363-1 oppure UNI EN 13363-2, UNI EN 14501) richiamate anche dal Decreto Requisiti Minimi.

 

Il MISE - a sorpresa in quanto il Decreto Requisiti Minimi richiedeva il requisito solo in caso di presenza di schermature solari mobili - specifica anche che il soddisfacimento del requisito sul valore del fattore di trasmissione solare totale può essere verificato anche in assenza di schermatura, attraverso le sole caratteristiche del componente finestrato (n.d.r. la vetrazione).

 

Il MISE ha poi fornito indicazioni in relazione all’obbligo di relazione tecnica specificando che, nel caso di interventi di riqualificazione energetica così come definiti dal Decreto Requisiti Minimi, essa possa essere compilata in modo parziale limitandosi a dichiarare:

 

  • la permeabilità all’aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;
  • il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura con i valori limite previsti dal Decreto Requisiti Minimi in funzione della zona climatica;
  • la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;
  • il soddisfacimento della verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale gt per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud con il valore limite di 0,35 previsto dal Decreto Requisiti Minimi (con l’eccezione per la categoria E.8).

 

Viene inoltre specificato che - solo nel caso di riqualificazione energetica e in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale gt - la relazione tecnica possa essere sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE sui serramenti di nuova fornitura redatta dal Fabbricante.

 

Tale documentazione dovrà obbligatoriamente riportare la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale gt.

 

In presenza di chiusure oscuranti il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica del valore limite di 0,35 previsto dal Decreto Requisiti Minimi (con l’eccezione per la categoria E.8).  

 

Un altro chiarimento molto atteso riguarda i cassonetti. A tal proposito il MISE ha chiarito che, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica, i cassonetti vanno valutati solo se si interviene sugli stessi. In questa eventualità la trasmittanza termica dei cassonetti separatamente dai serramenti e tale trasmittanza deve rispettare i limiti previsti, in funzione della zona climatica, previsti i serramenti.

 

L’ultimo chiarimento di interesse per il settore fornisce indicazioni sulla modalità di valutazione della trasmittanza delle chiusure trasparenti/opache ai fini del rispetto dei limiti ministeriali previsti in funzione della zona climatica nell’ambito degli interventi di ristrutturazione di secondo livello e di riqualificazione energetica. Il MISE specifica che la trasmittanza può essere valutata ai sensi delle metodologie di prova o di calcolo, e relative regole di estensione dei risultati, previste dalle norme di prodotto di riferimento per l’apposizione della marcatura CE e dalle norme tecniche ivi richiamate.

 

Conseguentemente per i serramenti soggetti alla norma di prodotto UNI EN 14351-1 la trasmittanza termica può essere valutata ai sensi della norma UNI EN ISO 10077-1 con il metodo del serramento campione/normalizzato e con le relative regole di estensione dei risultati previsti dalla UNI EN 14351-1 stessa così come indicato anche dalle regole di accesso alle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di sostituzione delle chiusure trasparenti/opache.

 

Per la valutazione della trasmittanza termica delle porte industriali, commerciali e da garage sono invece di riferimento le norme UNI EN 13241-1, UNI EN 12428, UNI EN ISO 10077-1 ed UNI EN ISO 10077-2.

 

Infine per la valutazione della trasmittanza termica delle porte pedonali motorizzate (automatiche) sono di riferimento le norme UNI EN 16361, UNI EN ISO 12567-1, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.

 

Cliccare su questo link di download per scaricare il testo dei chiarimenti forniti dal Ministero. I succitati chiarimenti di specifico interesse per la serramentistica sono riportati ai seguenti punti:

 

2.34 a pag. 9 (fattore di trasmissione solare totale ggl+sh)

2.35 a pag. 10 (relazione tecnica)

2.36 a pag. 10 (relazione tecnica)

2.53 a pag. 13 (cassonetti)

2.54 a pag. 14 (trasmittanza termica chiusure trasparenti/opache)

 

Si riportano qui di seguito, a favore di completezza, le definizioni degli interventi edilizi previsti dal Decreto Requisiti Minimi

 

Per interventi di ristrutturazione di secondo livello il Decreto Requisiti Minimi intende gli interventi che interessano l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

 

Per interventi di riqualificazione energetica il Decreto Requisiti Minimi intende gli interventi che rientrano gli interventi non riconducibili alla nuova costruzione e alle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Rientrano quindi negli interventi di riqualificazione energetica anche:

 

- le ristrutturazioni che interessano l’involucro edilizio con un incidenza inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore;

- gli ampliamenti di edifici esistenti la cui nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore a 500 m3.

 

Per interventi di ristrutturazione di primo livello il Decreto Requisiti Minimi intende gli interventi che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.