Estensione detrazioni fiscali agli IACP
detrazioni fiscali del 65% per le tende: scarica gratutiamente la sentenza della Commissione Tributaria della Lombardia 15 giugno 2016

Importanti novità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Circolare n. 20/E del 18/05/2016 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto previsto dall’art. 1, comma 87 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) introducendo un’importante apertura nell’impianto normativo che regolamenta le detrazioni fiscali del 65%: la possibilità per gli Istituti Autonomi per la Case Popolari (IACP) di detrarre le spese sostenute dal 1° Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica su immobili di cui hanno la gestione patrimoniale. La condizione imposta per l’accesso al beneficio fiscale è che si tratti di immobili patrimoniali concessi in locazione di proprietà degli Istituti Autonomi per la Case Popolari ed adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

 

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrare del 22/03/2016 Prot. 43434 ha reso operativa la possibilità prevista dall’art. 1, comma 74 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) per i contribuenti che vivono in condomini e che non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cedere ai fornitori, che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni del proprio condominio, il credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 a titolo di pagamento di parte del corrispettivo.

 

In tema quindi di cessione del credito ai fornitori da parte di condòmini incapienti la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18/05/2016 chiarisce che è facoltativa per i fornitori l’accettazione della cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per beni ceduti e/o servizi prestati dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.

 

I fornitori non sono, quindi, obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione.

 

Il credito ceduto al fornitore, a titolo di pagamento di parte del corrispettivo, ha le medesime caratteristiche della “teorica” detrazione ceduta e, pertanto, il fornitore può utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, in dieci rate annuali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento. La quota del credito che non è fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

 

La Circolare fornisce inoltre ulteriori precisazioni ricadenti nella “no tax area” che possono usufruire dell’agevolazione. Per tale dettaglio ed ulteriori approfondimenti sull’argomento si rimanda ai testi completi della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18/05/2016 e del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22/03/2016 Prot. 43434 e ai due prodotti editoriali UNICMI aggiornati a tali disposti dell’Agenzia delle Entrate:

 

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