65% valido anche per i beni non strumentali
detrazioni fiscali del 65% per le tende: scarica gratutiamente la sentenza della Commissione Tributaria della Lombardia 22 settembre 2015

Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la sentenza 2692/2015 la sezione staccata di Brescia della Commissione Tributaria della Lombardia ha affermato che le detrazioni del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili sono valide e accessibili anche per i beni non strumentali.

 

Il caso nello specifico ha riguardato una società che ha ristrutturato tre immobili di proprietà e per la spesa sostenuta, ha beneficiato del bonus del 65%. L’agenzia delle Entrate, dopo il controllo formale della dichiarazione presentata dall’impresa, ha emesso una cartella di pagamento per il recupero di quanto detratto, sul presupposto dell’assenza di strumentalità degli immobili oggetto di opere edilizie. Più precisamente, secondo l’ufficio, il bonus non era applicabile agli interventi su immobili concessi in locazione dalle società. Inoltre occorreva, sempre secondo l’Agenzia, che dall’intervento conseguisse un risparmio energetico nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. La cartella di pagamento è stata impugnata dinanzi al giudice tributario, il quale ha accolto il ricorso osservando che erano sussistenti tutti i presupposti previsti dalla norma per il riconoscimento della detrazione. La “strumentalità” pretesa dall’ufficio non è prevista e, secondo il collegio, confligge con la ratio della norma stessa.

 

Dalla motivazione della sentenza traspare che l’esclusione dei beni non strumentali dall’accesso al 65% sia stata una” scelta” dell’Agenzia delle Entrate, frutto di una propria libera interpretazione della norma. Sul punto riportiamo uno stralcio della motivazione della sentenza di interesse che ci pare sia sufficientemente chiaro sul punto:

 

"… osserva la Commissione come tale requisito non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione ed è frutto di un'interpretazione arbitraria dell'Amministrazione, priva di qualsiasi riscontro normativo. Peraltro tale posizione risulta in palese contrasto con la ratio della norma agevolatrice, posto che la finalità del legislatore appare evidentemente quella di incentivare nel modo più ampio il risparmio energetico, con evidente vantaggio per la collettività stante la pesante dipendenza energetica dell'Italia dall'estero, al contempo, viste le modalità per vedersi riconosciuta la detraibilità, favorendo gli investimenti nell'edilizia con pagamenti effettuati tramite bonifici bancari e quindi escludenti possibili omesse fatturazioni.

 

Non vi è quindi alcun motivo per ritenere fondata la pretesa dell'Ufficio di inserire requisiti non previsti normativamente fra quelli necessari per poter godere dell'agevolazione, ovvero il possesso o la detenzione di un immobile, l'esecuzione di interventi, su edifici esistenti, di riqualificazione energetica rientranti fra quelli previsti dalla norma e il rispetto delle modalità disciplinate in sede attuativa, circoscrivendosi la detrazione agli importi rimasti a carico del contribuente.”

 

Posto che la sentenza costituisce senz’altro una precedente autorevole, essa non vincola però i giudici di altri tribunali tributari che potrebbero anche pronunciarsi diversamente. Ad oggi, non sono conosciute decisioni della Suprema Corte sul tema, ma Unicmi si attiverà affinché l’Agenzia delle Entrate emani una circolare che fornisca chiare indicazioni ai propri Uffici e adegui tempestivamente la propria Guida alle detrazioni del 65% ai contenuti della sentenza della Commissione Tributaria della Lombardia. Il rischio è infatti che, senza un chiaro pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate, analoghi casi subiscano procedure esattoriali per una rigida interpretazione della legge da parte degli uffici territoriali.

 

 

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