Riforma del Codice degli Appalti
Riforma del codice degli Appalti Pubblici: pagamento diretto subappaltatori, avvalimento, valorizzazione fase progettuale, sistemi di qualificazione 18 maggio 2015

Lo stato dell’arte alla vigilia della discussione finale al Senato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freno al massimo ribasso, spinta al project financing con la nascita di un Agenzia dedicata al partenariato pubblico privato, imprese valutate anche in base alla reputazione conquistata in cantiere, più poteri all'Anac e niente più deroghe alle procedure ordinarie se non per lavori connessi a calamità naturali. Sono solo alcuni esempi dei principi contenuti nella delega alla riforma degli appalti in discussione al Senato. Il nuovo testo base messo a punto dal relatore Stefano Esposito (Pd) ha interamente riscritto il disegno di legge approvato dal Governo il 29 agosto 2014.

 

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE - S. 1678.

 

Alcune delle principali novità vanno nella direzione auspicata da Unicmi e da Finco:

 

  • Pagamento diretto dei subappaltatori. Se la proposta in esame al Senato passerà, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore, la Stazione Appaltante dovrebbe procedere al pagamento diretto dei subappaltatori. I concorrenti avrebbero inoltre l’obbligo di indicare, in sede di presentazione dell’offerta, le parti del contratto che intendono subappaltare e una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazione.
  • Sistema di qualificazione degli operatori economici, che dovrebbe venire rivisto non solo in base ai criteri di omogeneità e trasparenza, ma prevedendo anche la verifica delle capacità reali e delle competenze tecniche e professionali delle imprese, nonché con un’indagine sulle attività effettivamente eseguite.
  • Valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale e limitando il ricorso all’appalto integrato.
  • Avvalimento: il contratto di avvalimento dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l’oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria nonché circa l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto.
  • Importante poi anche la funzione di un Albo di Commissari Esterni, cui attingere in occasione delle gare.

 

In allegato trovate il testo ricostruito con gli emendamenti presentati dai Relatori, estratti dal fascicolo completo degli emendamenti del 22 aprile 2015 e ulteriori emendamenti e riformulazioni di altri presentati il 12 maggio scorso.

 

 

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