Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
detrazioni fiscali 65%24 marzo 2015

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sull'applicazione dell'IVA per i beni significativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Successive disposizioni legislative hanno prolungato a tempo indeterminato l’agevolazione fiscale rendendola a regime.

 

L’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed altri beni necessari per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale.

 

A tale regola fanno però eccezione, come chiarito nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, i beni cosiddetti di valore significativo, la cui individuazione è stata effettuata tassativamente con decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999.

 

I serramenti interni ed esterni sono considerati beni significativi. Sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, la fornitura dei serramenti rileva sempre come fornitura di beni significativi.

 

Ai beni significativi (per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate), l’aliquota ridotta al 10% si applica in modo particolare: solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.

 

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

 

Per la valutazione del valore dei beni significativi la Risoluzione 25E del 6/03/2015 dell’Agenzia delle Entrate del 6/03/2015, modificando precedenti indicazioni ed orientamenti, ha sancito che nell’attribuzione del valore dei beni significativi si deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

 

Il documento tecnico UNICMI Vasistas 1.2015 (edizione 20150324) è stato modificato per tener conto delle nuove precisazioni della Risoluzione 35E del 6/03/2015 dell’Agenzia delle Entrate del 6/03/2015.