La guida dell’Agenzia delle Entrate sul 65%
detrazioni fiscali 65%26 gennaio 2015

Tutte le novità su tende esterne e chiusure oscuranti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tende esterne e Chiusure oscuranti detraibili sia in caso di sostituzione che di istallazione ex novo, indipendentemente dai serramenti.

 

La nuova guida dell’Agenzia delle Entrate (ed. Gennaio 2015) sancisce le seguenti importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità in materia di detrazioni fiscali del 65%:

 

  • aumentato dal 4 all’8% la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori
  • estesa l’agevolazione anche per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite di 60.000 euro.


La guida specifica altresì che per schermature solari si intendono quelle indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, cioè chiusure oscuranti e tende esterne che fanno rispettivamente capo a queste norme di prodotto:

 

  • UNI EN 13659 Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza
  • UNI EN 13561 Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza


Sembra così essere stati fugati alcuni dubbi sollevati da UNICMI alle autorità governative. Soprattutto la guida dell’agenzia delle entrate chiarisce come sia detraibile sia l’intervento di installazione ex novo delle schermature solari sia quello di sostituzione di schermature solari esistenti e che ora anche i prodotti classificati come chiusure oscuranti possano rientrare nelle detrazioni fiscali indipendentemente dalla sostituzione dei serramenti.


Rimane da conoscere la procedura operativa che i contribuenti dovranno seguire per comunicare i dati utili alla fruizione della detrazione all’ente di riferimento (ENEA) ma questo ritardo non è da considerare un limite per la possibilità di beneficiare del contributo fiscale poiché la comunicazione online sul portale ENEA deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La fine dei lavori può coincidere con la data di collaudo che può essere attestata con un verbale di collaudo ad hoc.
Se verrà ricalcato quanto avvenuto negli anni passati, ENEA attiverà il portale 2015 verso la fine di febbraio.


Ad oggi è importante che i contribuenti che intendono portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto delle schermature solari (chiusure oscuranti, tende esterne) eseguano correttamente i pagamenti.

E’ quindi obbligatorio che i contribuenti per cui, dal punto di vista fiscale, vale il cosiddetto “principio di cassa” (persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali) paghino le fatture a mezzo di bonifico bancario o postale sugli appositi modelli predisposti dagli istituti bancari o postali per gli interventi di riqualificazione energetica.


Per i soggetti fiscali per cui, invece, vale il cosiddetto “principio di competenza” (imprese individuali, le società e gli enti commerciali) non è obbligatorio pagare a mezzo di bonifico bancario o postale. In questi casi è sufficiente dimostrare di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.


Nelle prossime settimane UNICMI renderà disponibili i Vasistas dedicati alle detrazioni fiscali per i serramenti e per le schermature solari.