Nuova norma UNI 7697 in revisione
norma UNI 76971 agosto 2014

Periodo transitorio di 6 mesi rispetto alla data di pubblicazione

 

 

 

 

 

 

 

La norma UNI 7697:2014, in vigore dal 22 Maggio 2014, è stata revisionata in data 14 luglio 2014 da parte del Gruppo di Lavoro UNI “Vetro Piano” che l’ha elaborata. La revisione, attualmente al vaglio della Commissione UNI “Vetro”, conterrà l’introduzione di un periodo transitorio di 6 mesi rispetto alla data di pubblicazione, di alcune modifiche editoriali e di una precisazione tecnica.

 

L’edizione 2014 della norma UNI 7697 è entrata in vigore in data 22 Maggio 2014 e i prodotti devono essere conformi a tale versione in relazione alla data di immissione sul mercato.
In data 14/07/2014 il Gruppo di Lavoro UNI “Vetro Piano” ha rivisto la UNI 7697:2014 prevedendo un periodo di 6 mesi dalla data del 22 maggio 2014 entro cui possono essere immessi sul mercato prodotti conformi alla precedente edizione UNI 7697:2007 se riferiti a contratti stipulati in epoca antecedente il 22 Maggio 2014. Per immissione sul mercato si intende la consegna fisica al cliente con cui si è stipulato il contratto di fornitura.

 

Si riporta qualche esempio di casi contrattuali più comuni in cui si trovano coinvolti i Serramentisti tenendo conto che, ai fini del rispetto della UNI 7697:2014, fa fede la data contrattuale e che quindi per ogni soggetto coinvolto è di riferimento la “propria” data di contratto.

 

caso 1 – Fornitura dei serramenti direttamente al committente delle opere

soggetti contrattuali: serramentista e committente delle opere
Per contratti stipulati a partire dal 22/05/2014 il Serramentista deve fornire serramenti conformi alla norma UNI 7697:2014. Per contratti stipulati prima del 22/05/2014 la fornitura dei serramenti può essere ancora conforme alla precedente versione della UNI 7697:2007 se i prodotti sono immessi sul mercato entro il 22/11/2014.

 

 

caso 2 – Fornitura dei serramenti ad impresa edile

soggetti contrattuali: serramentista ed impresa edile – impresa edile e committente delle opere

Per il Serramentista fa fede la data del contratto stipulato con l’Impresa Edile mentre per l’Impresa Edile fa fede la data del contratto stipulato con il Committente delle opere.
Se l’Impresa Edile ha stipulato il contratto con il Committente delle opere prima dell’entrata in vigore della UNI 7697:2014 (22/05/2014) e con il serramentista dopo l’entrata in vigore della UNI 7697:2014 NON può essere considerato di riferimento o prevalente il primo contratto.
Necessariamente il contratto stipulato tra il Serramentista e l’Impresa Edile e la fornitura dei serramenti devono tenere conto delle prescrizioni previste dalla norma UNI 7697:2014.
L’Impresa Edile sarà costretta ad accollarsi eventuali extra costi non preventivati per l’adeguamento alla UNI 7697:2014, salvo valutare l’opportunità di negoziare con il Committente il riconoscimento di un indennizzo per i maggiori costi sostenuti per la necessità di applicare la normativa sopravvenuta.
Se l’Impresa Edile ha stipulato il contratto con il Committente delle opere e con il Serramentista prima dell’entrata in vigore della UNI 7697:2014 (22/05/2014) la fornitura dei serramenti può essere ancora conforme alla precedente versione della UNI 7697:2007 se i prodotti sono immessi sul mercato entro il 22/11/2014.

 

 

caso 3 – Fornitura dei serramenti a rivenditore

soggetti contrattuali: serramentista ed rivenditore di serramenti – rivenditore e committente delle opere

Per il Serramentista fa fede la data del contratto stipulato con il Rivenditore mentre per il Rivenditore fa fede la data del contratto stipulato con il Committente delle opere.
Se il Rivenditore ha stipulato il contratto con il Committente delle opere prima dell’entrata in vigore della UNI 7697:2014 (22/05/2014) e con il Serramentista dopo l’entrata in vigore della UNI 7697:2014 NON può essere considerato di riferimento o prevalente il primo contratto.
Necessariamente il contratto stipulato tra il Serramentista e il Rivenditore e la fornitura devono tenere conto delle prescrizioni previste dalla norma UNI 7697:2014.
Il Rivenditore sarà costretto ad accollarsi eventuali extra costi non preventivati per l’adeguamento alla UNI 7697:2014, salvo valutare l’opportunità di negoziare con il Committente il riconoscimento di un indennizzo per i maggiori costi sostenuti per la necessità di applicare la normativa sopravvenuta.
Se il Rivenditore ha stipulato il contratto con il Committente delle opere e con il Serramentista prima dell’entrata in vigore della UNI 7697:2014 (22/05/2014) la fornitura dei serramenti può essere ancora conforme alla precedente versione della UNI 7697:2007 se i prodotti sono immessi sul mercato entro il 22/11/2014.

 

 

La UNI 7697:2014 impone di utilizzare vetri temprati termicamente sottoposti a trattamento Heat Soak Test (HST), in conformità alla UNI EN 14179, che riduce drasticamente il rischio di rotture spontanee in tutti i casi in cui la rottura del vetro temprato possa produrre frammenti capaci di generare pericolo per la loro massa, l'altezza di caduta (>4 metri) o l'ubicazione.


La revisione della norma UNI 7697:2014, elaborata dal Gruppo di Lavoro UNI "Vetro Piano" in data 14/07/201 e attualmente in corso di approvazione da parte della Commissione UNI "Vetro", tramuta l’imposizione succitata in "consiglio" mantenendo l’obbligo di utilizzo di vetri temprati termicamente sottoposti al a trattamento Heat Soak Test (HST) solo nei casi invece in cui a vetrata è solo parzialmente intelaiata o fissata per punti.

 

 

A settembre sarà disponibile da UNICMI il documento tecnico UX50 che guida ai dettami della UNI 7697. Le applicazioni descritte in tale documento non saranno esaustive per rispetto del copyright UNI e pertanto si rimanda al testo completo delle disposizioni legislative e normative citate, con particolare riferimento alla norma tecnica UNI 7697:2014.