Marcatura CE
notizia sulla marcatura ce4 luglio 2014

Semplificazione della Dichiarazione di Prestazione

 

 

 

 

 

 

 

 

Il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 del 21 febbraio 2014 fornisce delle istruzioni operative ed introduce uno snellimento dei contenuti della dichiarazione di prestazione


Il Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione n. 305/2011 ha disposto che i fabbricanti di prodotti da costruzione redigano una Dichiarazione di Prestazione all'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata (per esempio la norma UNI EN 14351-1 per i serramenti, la UNI EN 13830 per le facciate continue, la UNI EN 13659 per le chiusure oscuranti, la UNI EN 13561 per le tende esterne).

 

Il Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 - al fine di agevolare i produttori migliorando l’efficienza e la competitività del settore europeo delle costruzioni – semplifica i contenuti della Dichiarazione di Prestazione e fornisce alcuni chiarimenti e ulteriori istruzioni operative.

 

Nel dettaglio il Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 ha eliminato i seguenti obblighi, precedentemente previsti a livello di Dichiarazione di Prestazione:

 

  • indicare il “numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto”. Questa voce rimane invece nella documentazione di accompagnamento (etichetta CE) e si riferisce al prodotto “reale” marcato CE.
  • inserire i numeri di identificazione degli organismi notificati. E’ quindi possibile limitarsi a inserire il nome in lingua originale degli Organismi Notificati presso cui sono state eseguite le prove iniziali di tipo.

 

 

Altre possibilità salienti introdotte dal Regolamento Delegato (UE) n°574/2014 sono:

 

  • il fabbricante può inserire nella Dichiarazione di Prestazione il riferimento al sito web sul quale copia della dichiarazione è eventualmente messa a disposizione.
  • il fabbricante può emettere una dichiarazione di prestazione unica relativa a diverse versioni di un prodotto- tipo avendo però cura di elencare - separatamente e con chiarezza per ogni versione del prodotto - il numero della dichiarazione di prestazione, il codice di identificazione del prodotto-tipo e le prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali;
  • il numero della dichiarazione di prestazione può coincidere con il codice di identificazione unico del prodotto-tipo indicato nella stessa.

 

Il Regolamento Delegato (UE) n°574/2014 propone un modello di Dichiarazione di Prestazione ma – nell’ottica di permettere ai fabbricanti la massima flessibilità– specifica che è possibile:

 

1) utilizzare un'impaginazione diversa da quella del modello;
2) fondere i punti riportati dal modello presentandone alcuni insieme;
3) disporre i punti del modello in un ordine diverso o usando una o più tabelle;
4) omettere i punti del modello che non sono pertinenti al prodotto per il quale si redige la dichiarazione di prestazione.
5) esporre i punti del modello senza numerazione.

 

 

scarica il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014

 

 

Sono disponibili per i Soci UNICMI e gli Affiliati ad UNCSAAL SERVIZI i facsimili della documentazione attestante l’apposizione della marcatura CE aggiornati Al Regolamento Delegato (UE) n°574/2014 nell'AREA RISERVATA

 

 

Coloro che hanno già acquistato la raccolta sulla Marcatura CE riceveranno via mail l'aggiornamento gratuitamente.


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