13 marzo 2013
Certificati bianchi TEE per interventi che hanno beneficiato del 55%: il 30 maggio 2013 scadono i termini di presentazione.
Servizio UNCSAAL in collaborazione con STUDIO BOTTA & ASSOCIATI SRL
Alla luce delle novità introdotte dal decreto il meccanismo dei TEE risulta sfruttabile solamente per gli interventi realizzati da:
- Pubbliche Amministrazioni in assenza di altri incentivi
- Soggetti che non hanno interesse ad usufruire di detrazioni statali (bassa Irpef, anziani, ecc.)
- Imprese che rilevano un edificio per riqualificarlo e rivenderlo in assenza di altri incentivi
Diverse sono le considerazioni per quanto riguarda la presentazione dei progetti di efficientamento conclusi nel passato (dal 2005 in poi).
Per venire incontro alle esigenze del mercato, da un recente chiarimento fornito dal GSE si evince che è ancora possibile recuperare vecchi interventi che abbiano avuto accesso ad altri incentivi (es. 55%) a patto che la presentazione della richiesta di erogazione dei TEE avvenga in tempi molto rapidi. Lo Studio Botta ha definito come termine ultimo per la presentazione della documentazione dei vecchi interventi il 30 Maggio 2013.
In seguito, fino al 31/12/2013, sarà ancora possibile recuperare interventi passati a patto che non abbiano usufruito di ulteriori incentivi.
Dal 2014, invece, sarà possibile accedere al meccanismo dei TEE solamente con interventi nuovi.
Nella tabella seguente si propone un riassunto della ammissibilità degli interventi in base al periodo di presentazione della richiesta di erogazione dei TEE ed alla “Scheda Intervento TEE” da utilizzare.
Periodo di presentazione
della richiesta di emissione di TEE
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Interventi ammissibili
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Fino a Dicembre 2012
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Tutti
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Gennaio 2013 - Giugno 2013
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- Interventi effettuati fino a Dicembre 2012 anche cumulando con altri incentivi
- Interventi fatti da Gennaio 2013 in assenza di altri incentivi
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Luglio 2013 - Dicembre 2013
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- Interventi fatti dal 2005 in assenza di altri incentivi
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Da Gennaio 2014
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- Interventi fatti da Gennaio 2014 in assenza di altri incentivi
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Ricordiamo che con l’approvazione del DM 28/12/2012, il meccanismo dei TEE è stato prorogato per il quadriennio 2013-2016, con qualche modifica di natura procedurale e sull’ammissibilità degli interventi incentivabili.
La principale novità introdotta è il divieto di cumulabilità con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali (55%, 50%, 36%, Conto Termico, ecc.), ad eccezione dell’accesso a:
- Fondi di garanzia e fondi di rotazione
- Contributi in contro interesse
- Detassazione del reddito di impresa riguardante l’acquisto di macchinari ed attrezzature.
Un’altra novità riguarda la predisposizione di controlli più serrati.
Dichiarazioni mendaci possono portare all’applicazione di sanzioni molto pesanti per la ESCO che effettua la richiesta di erogazione dei TEE, per il soggetto tecnico che effettua l’intervento di efficientamento energetico e per il cliente che sostiene la spesa: oltre al recupero delle somme erogate ed alle sanzioni amministrative, si applica l’esclusione di tutti i soggetti interessati all’accesso ad incentivi per 10 anni. È da porre, quindi, estrema attenzione a ciò che si dichiara (cumulabilità di incentivi, caratteristiche dell’edificio, ecc) e a ciò che si certifica.
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