Nuovo Vasistas Uncsaal
20 luglio 2011

Tracciabilità dei flussi finanziari relativi a Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture (legge 136 del 13/08/2010).

 

 

 

 

 

 

L’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato introdotto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, integrata e modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla relativa legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217.

 

La legge 13 agosto 2010 n. 136 è entrata in vigore il 7 settembre 2010.
Il D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è entrato in vigore il 13 novembre 2010.
La legge 17 dicembre 2010 n. 217 è entrata in vigore il 19 dicembre 2010.

 

Inoltre, sulla materia sono state fornite indicazioni operative da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, tra l’altro, con due determinazioni (n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010).

 

Essendosi dunque conclusa la vicenda legislativa, appare opportuno procedere ad un inquadramento generale della normativa, riepilogando le soluzioni ai problemi di carattere applicativo ed interpretativo, che si sono posti nella fase di prima attuazione, fornite dalle modifiche legislative, nonché dagli atti di indirizzo dell’Autorità regolatrice del settore, e cercando di dare indicazioni circa le questioni rimaste irrisolte dagli strumenti sopra ricordati.

 

Ricordiamo che la disposizione sulla tracciabilità dei flussi finanziari è inserita in una legge contenente misure di contrasto alla criminalità organizzata denominata “piano straordinario contro le mafie”, legge che è stata approvata all’unanimità dal Parlamento.
Si tratta quindi di uno degli strumenti diretti a contenere la penetrazione economica delle organizzazioni mafiose nell’attività di esecuzione delle commesse pubbliche; la finalità specifica è quella di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzazione del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche ed intercettare eventuali utilizzazioni degli stessi da parte di imprese malavitose.


Il testo originario dell’art. 3 della legge n. 136/2010 non contiene disposizioni in merito all’applicabilità della nuova normativa ai rapporti derivanti da contratti già stipulati alla data della sua entrata in vigore (7 settembre 2010). La questione, che ha costituito uno dei principali problemi in fase di prima applicazione, è stata risolta dal decreto legge n. 187/2010, così come convertito dalla legge n. 217/2010.

 

Esso ha previsto una disposizione transitoria – con scadenza 17 giugno 2011 - secondo la quale ai contratti sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 136) ed i relativi subcontratti (anche se stipulati successivamente al 7 settembre 2010) si applicano gli obblighi di tracciabilità “ex lege”. Ciò significa che:

 

- a partire dal 18 giugno 2011 si deve applicare la nuova normativa per tutti i pagamenti ancora da effettuare;
- fino al 17 giugno i pagamenti possono essere effettuati secondo le vecchie procedure;
- non è necessario inserire la clausola che prevede gli obblighi di tracciabilità in questi contratti.

 

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