55%: ridotta al 4% la ritenuta sui bonifici
immagine detrazioni fiscali 55%, immagine
7 luglio 2011

Nel D.L. per la stabilizzazione finanziaria ridotta di 6 punti la ritenuta sui bonifici del 36 e del 55%

 

 

 

 

 

 

 

A decorrere dal 1° luglio 2010, l’art. 25 del DL 31 maggio 2010 n. 78 (conv. L. 122/2010) aveva introdotto una ritenuta del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
In attuazione della nuova disposizione, con il provvedimento 30 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate aveva stabilito le tipologie di pagamenti assoggettati alla suddetta ritenuta, le modalità di rilascio al soggetto sostituito della certificazione delle ritenute operate e le relative modalità di dichiarazione.
Nella sostanza ogni bonifico relativo ad interventi relativi al 36% e al 55% veniva assoggettato a ritenuta di acconto del 10%.

 

Tra le novità contenute nelle disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (DL 6 luglio 2011 n.98), firmato del Capo dello Stato e trasmesso al Parlamento per l'approvazione, vi è quella che riduce al 4% la misura della suddetta ritenuta di acconto.
Nello specifico, la disposizione (al comma 8 dell’articolo 23) stabilisce la riduzione della percentuale senza prevedere da quale data la stessa debba applicarsi; si deve ritenere, tuttavia, che in assenza di una specifica previsione, la stessa possa essere efficace dalla data di entrata in vigore del DL in discussione.

 

Ecco il testo dell'articolo:

Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".

Questo provvedimento, che auspichiamo sia convertito in legge il prima possibile dal Parlamento e la cui applicazione per le Aziende sia immediata, è stato a lungo richiesto da Uncsaal e dal sistema confindustriale del settore delle costruzioni.

 

Continua al contempo l'azione di Uncsaal sulle istituzioni affinché le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici siano stabilizzate negli anni prossimi con un apposito provvedimento dell'Esecutivo.

 

Per i costruttori di serramenti non Soci, aderire oggi all’Uncsaal è facile:

 

  • Sei un serramentista da 0 a 5 dipendenti? Clicca qui
  • Sei un serramentista da 6 a 8 dipendenti? Clicca qui
  • Sei un serramentista con più di 8 dipendenti? Clicca qui