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Nuova interpretazione MISE ed ENEA PDF Stampa E-mail
logo agevolazioni 55%
12 marzo 2010

 

Decorrenza nuovi limiti di trasmittanza e attestazione della data dell'inizio lavori

 

 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ed Enea hanno fornito una nuova interpretazione rispetto alla data di inizio di validità dei nuovi limiti di trasmittanza da rispettare per le detrazioni del 55%. Inoltre è stato precisato che anche la data di stipula dei contratti può far fede per attestare la data di inizio lavori.

 

FAQ 60 ENEA

 

D - Avendo acquistato gli infissi nel mese di febbraio 2010, osservando un valore di trasmittanza conforme al D.M. 11/03/2008, così da usufruire delle detrazioni del 55% ed essendo stati modificati questi valori con il D.M. 26 gennaio 2010 in vigore dal 14 marzo 2010 (avendo già versato un acconto per fermare gli stessi), a quale valore di trasmittanza ci si deve attenere? A quello stabilito dalle vecchie o a quello delle nuove disposizioni?

 

 

R - Il D.M. 26/1/10 modifica le tabelle di trasmittanza di cui al comma 2 dell'Allegato B al D.M. 11/3/08, con decorrenza 1° gennaio 2010. E quindi i nuovi valori di trasmittanza sono in vigore da questa data. Tuttavia, per salvaguardare coloro che hanno acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma 345 della Finanziaria 2007 (e quindi coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi, consultata in proposito anche la Segreteria Tecnica del Mininistero dello Sviluppo Economico, si ritiene che possano ritenersi salvi da queste nuove disposizioni gli impegni scritti, reciprocamente vincolanti, presi tra le parti in questo periodo a cui si può far risalire la data di inizio lavori.

La documentazione probante tali accordi dovrà essere conservata.

 

 
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